L’ultima versione della Legge di Stabilità per il 2013 ha introdotto novità interessanti e positive per le famiglie, e soprattutto per quelle che hanno stipulato un mutuo. Come molti sanno la bozza di Legge di Stabilità per il 2013 prevedeva inizialmente il taglio del tetto massimo di detrazioni fiscali della famiglia da 4 mila euro a 3 mila euro. Inoltre, e questo era l’elemento più gravoso per i bilanci familiari, il limite dei 3 mila euro non andava a conteggiare solo gli interessi sul mutuo, come avvenuto in passato, ma anche le altre spese tradizionalmente oggetto di detrazioni fiscali. Ci riferiamo a tutte quelle voci di natura non sanitaria, come le assicurazioni vita o le spese per palestre dei figli. Come abbiamo avuto modo di dimostrare in un precedente articolo, queste novità fiscali avrebbero di fatto azzerato la detraibilità delle altre spese per le famiglie con un mutuo in essere, e comunque ridotto i benefici fiscali sugli interessi versati alle Banche. Nelle recenti settimane l’opinione pubblica e le associazioni dei consumatori hanno fatto sentire il proprio malcontento e l’insofferenza per l’ennesima misura dell’esecutivo che verrebbe a gravare sulle famiglie, ed in particolare sui ceti meno abbienti. Anche alla luce delle polemiche innescate è stata avviata una revisione della bozza iniziale della Legge di Stabilità. Nella ultima versione sono stati eliminati sia la riduzione del tetto e sia il conteggio cumulato di interessi finanziarie e altre spese sotto il medesimo massimale. In altre parole è mantenuto il tetto attualmente in essere di 4 mila euro: con una aliquota del 19% è dunque consentito un beneficio fiscale massimo di 760 euro. Inoltre il limite dei 4 mila euro varrà per i soli interessi sul mutuo. Le altre spese non sanitarie non rientrano quindi in questo massimale. Conseguentemente il risparmio fiscale sul mutuo non andrà a decurtare i benefici fiscali sulle altre spese. Si tratta quindi di una revisione della bozza di Legge che non penalizza le famiglie, sia che esse detengano mutui e sia che non li detengano. Si tenga presente che gli obiettivi di bilancio concordati dall’Italia a livello Europeo impongono di apportare modifiche alla Legge ma “a saldi invariati”: le risorse pianificate nella stesura iniziale debbono quindi essere recuperate altrove. In altre parole il rischio è quello che venga introdotta una ulteriore misura a compensazione, e che questa venga a gravare su qualche altra voce del nostro bilancio familiare.
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lunedì 15 aprile 2013
giovedì 7 giugno 2012
Fisco, come difendersi dalle cartelle pazze
Negli ultimi giorni l’Agenzia delle entrate ha inviato a migliaia di contribuenti due tipi di lettere. Il primo si riferisce ai controlli da “articolo 36-ter”, finalizzati a verificare la rispondenza della documentazione rispetto alle deduzioni e detrazioni indicate nella dichiarazione dei redditi. Il secondo riguarda invece il raffronto tra spese sostenute dal contribuente e reddito dichiarato. Ecco cosa fare per affrontarle.
Sono di due tipi le lettere che, in questi giorni, l'Agenzia delle entrate ha inviato complessivamente ad alcune centinaia di migliaia di contribuenti. Le lettere del primo tipo sono riconducibili ai controlli da "articolo 36-ter", ossia i controlli formali finalizzati a verificare la rispondenza della documentazione in possesso del contribuente alle deduzioni e detrazioni da esso indicate nella dichiarazione dei redditi negli appositi righi e quadri. Le lettere del secondo tipo riguardano invece le logiche di funzionamento proprie dell'accertamento sintetico-redditometrico, ossia le logiche di raffronto tra il livello delle spese sostenute dal contribuente e il livello del reddito dichiarato per il medesimo periodo di imposta. Come comportarsi se si è tra i destinatari delle une, delle altre o, per i più fortunati, di entrambe? Nonostante le parole accertamento sintetico e redditometro evochino i maggiori spauracchi anche in chi, contribuente onesto, non ha alcuna coda di paglia da giustificare, sono le lettere del primo tipo quelle su cui concentrare prima di tutto la propria attenzione ed il proprio tempo. Le lettere da controllo formale ex articolo 36-ter hanno infatti una data di scadenza: entro 30 giorni dal loro ricevimento, il contribuente deve produrre in copia tutta la documentazione che gli viene richiesta, spedendola per posta cartacea o consegnandola a mano, in busta chiusa, all'ufficio locale competente, all'attenzione del responsabile del procedimento, il cui nominativo è espressamente indicato nella lettera medesima. Se la documentazione presentata viene considerata idonea dall'ufficio a comprovare il diritto alle detrazioni e deduzioni indicate in dichiarazione cui la documentazione medesima si riferisce, il procedimento si chiude. Se così invece non è, per una o più delle detrazioni o deduzioni di cui il contribuente ha beneficiato in dichiarazione, viene emesso dall'ufficio un ulteriore avviso con la richiesta del versamento delle maggiori imposte ricalcolate, oltre alle sanzioni nella misura del 30 per cento. Se il contribuente "concilia" entro 30 giorni, la sanzione e' abbattuta al 20 per cento. Ove non d'accordo con l'ufficio, il contribuente può anche scegliere di ricorrere, una volta ricevuta la cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere che segue l'avviso "bonario" dell'ufficio. E se il contribuente, pur avendo magari tutta o parte della documentazione che gli viene richiesta nella lettera, non la esibisce entro il termine dei 30 giorni? In questo caso, l'ufficio procede direttamente all'emissione della cartella di pagamento con anche le sanzioni al 30% sulla maggiore imposta ricalcolata in funzione di tutte le detrazioni e deduzioni non comprovate dal contribuente. Il contribuente, anche in questa ipotesi, può fare ricorso contro la cartella di pagamento e, pur nel silenzio della prassi e della giurisprudenza, pare corretto ritenere che la mancata produzione della documentazione richiesta con la lettera non ne inibisca la presentazione direttamente in sede contenziosa. Per quanto riguarda invece le lettere del secondo tipo, quelle para-redditometriche, non esiste una data di scadenza e, al limite, il contribuente può anche decidere di non fare nulla. Le lettere, come sottolineato anche dai vertici dell'Agenzia delle entrate, costituiscono dei meri inviti a valutare la congruità del proprio livello reddituale rispetto ad una serie di spese che risulterebbero dalle banche dati dell'amministrazione finanziaria. Una valutazione finalizzata ad una eventuale scelta di ravvedersi in relazione alla dichiarazione presentata l'anno scorso e di dichiarare con maggiore puntualità il proprio reddito per la tornata dichiarativa ormai prossima. Insomma, né un avviso bonario, né tanto meno un avviso di accertamento; nulla più di uno strumento di compliance, come si usa dire oggi, nell'ambito del quale la premurosa cortesia si confonde con la velata minaccia e si accompagna alle inevitabili preoccupazioni e polemiche. Salvo chi ritenga di accogliere l'invito al ravvedimento e alla dichiarazione di redditi maggiori, l'unico effetto pratico della lettera può al più essere quello di fare mente locale, raccogliere e mettere da parte, con tutta calma, passate le più immediate scadenze, documenti attestanti le spese effettivamente sostenute (tra quelle segnalate dall'Agenzia) e comprovanti le ragioni dell'eventuale incongruità apparente tra dette spese e il reddito dichiarato. Il tutto sperando di non ricevere un giorno pure lettere del terzo tipo, in un crescendo sempre più fantascientifico del fisco italiano.
Enrico Zanetti
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