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lunedì 17 giugno 2013

PAGAMENTI RITARDATI NEI MUTUI E FINANZIAMENTI

Quando si stipula un contratto di finanziamento, tra le varie indicazioni, vi è la data di scadenza delle singole rate. Successivamente, anche in presenza di ulteriori comunicazioni da parte della banca o finanziaria, è necessario porre la massima attenzione ai pagamenti.
E' buona regola rispettare le scadenze puntualmente: anche in caso di rimborso tramite RID (addebito sul conto corrente), si consiglia di verificare sempre con la massima attenzione che la rata sia stata regolarmente pagata dalla banca, e che il pagamento sia andato a buon fine. Infatti, anche se la causa non è imputabile al debitore, le finanziarie provvederanno a registrare il ritardo con tutte le conseguenze che ne derivano.

Le conseguenze di un ritardo o mancato pagamento di una rata possono essere così riassunte:
Mora: gli interessi vengono maggiorati di una determinata percentuale stabilita dalla legge.
Registrazione: il rischio è quello di compromettere l'affidabilità creditizia con ripercussioni sulla futura concessione di altri prestiti da altre banche o finanziarie; si consideri infatti che i dati positivi e negativi possono essere condivisi dall'intero sistema bancario e finanziario (vedi Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC).
Risoluzione del contratto: il mancato pagamento di anche una sola rata può autorizzare il finanziatore a risolvere il contratto unilateralmente.

In ogni caso, la banca o finanziaria prima di registrare il ritardo in banca dati avverte il cliente intimandolo a pagare (messa in mora); inoltre, si tenga presente che in caso di:

Primo ritardo: il primo ritardo non può essere visualizzato prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutive o prima di 60 giorni dall'aggiornamento mensile. Nel caso di un'impresa o di un professionista, il ritardo non può essere visualizzato prima di 30 giorni dall'aggiornamento mensile;

Ritardi successivi al primo di due rate o due mesi poi sanati: sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e ne rimane memoria per 12 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto saldo;

Ritardi superiori poi sanati: ne rimane memoria per 24 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto saldo.

In tutti i casi anche qualora un evento negativo non sia sanato questo non potrà rimanere registrato per più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (vedi anche i Tempi di conservazione dei dati nei SIC). 


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