Visita il nostro sito www.centromutui.com. Troverai tutti i tipi di mutui con la possibilità di calcolare la rata e di ottenere un tempo reale una seria fattibililà di presentazione direttamente con gli analisti.

martedì 24 aprile 2012

MUTUI - Informazioni generali e tasso bce

Il decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella L. n. 2/2009, nell'ambito delle misure finanziarie a sostegno delle famiglie ha introdotto alcune novità sul mutuo bancario a tasso variabile; le disposizioni si applicano ai mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale in essere al 31 ottobre 2008 e a quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2009.
In particolare:
1. con riferimento ai mutui immobiliari stipulati fino al 31 ottobre 2008 "a tasso non fisso", è stato previsto che l'importo delle rate da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando un tasso non superiore al 4 per cento, a meno che nel contratto di mutuo non si fosse stabilito un tasso maggiore; è stato quindi posto un tetto all'aumento del tasso variabile e, di conseguenza, all'aumento delle rate dovute;
2. a partire dal 1° gennaio 2009 le banche e gli altri intermediari finanziari devono assicurare al cliente la possibilità di stipulare mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, cd tasso BCE; ciascun intermediario dovrà assicurare che il tasso complessivamente applicato a tale tipologia di mutuo sia "in linea" a quello offerto con le altre forme di mutuo a tasso variabile;
3. gli intermediari che offrono mutui a tasso variabile indicizzati al tasso BCE sono tenuti a dare adeguata pubblicità e trasparenza a tale tipologia di prodotto; in osservanza delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia, gli intermediari devono predisporre un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:
- elenca tutti i prodotti di mutuo offerti;
- indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo con modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti.

Gli intermediari devono aver inviato il documento ai clienti, con cui hanno in essere un mutuo, alla prima comunicazione utile e comunque non oltre il 15 aprile 2009; inoltre devono mettere il documento a disposizione della clientela.

Nessun commento: